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Il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli di ogni tipologia è pari a due anni.

Per essere più precisi (Fonte: Ministero della Giustizia, 2019): tre anni per i procedimenti in primo grado; due anni per i procedimenti in appello; un anno per i procedimenti in Cassazione.

Nel dettaglio i versamenti dovuti sono i seguenti: il compenso del difensore, gli adempimenti fiscali (contributo unificato e imposta di registro), eventuali spese per l’attività di consulenti tecnici. Alcune spese sono fisse e se ne potrà avere un’idea chiara fin da subito, variano a seconda dell’andamento del processo e si potranno conoscere solo in un secondo momento. Variabile è anche il compenso dell’avvocato che viene determinato in base alla complessità della causa.

Il termine di prescrizione ordinario PER UNA CAUSA CIVILE è di 10 anni, ma sono previste dal codice civile determinate prescrizioni brevi di 5 anni agli artt. 2947, 2948, 2949.

Quando il costo del danno è inferiore all'aumento della polizza

Tutte le parti coinvolte nel sinistro

In pratica, se non si avvisa nel termine di tre giorni l'assicurazione dell'avvenuto sinistro di per sé NON accade nulla, nel senso che questo comportamento da parte del danneggiato automaticamente non gli determina alcuna conseguenza negativa: il danneggiato mantiene integro il proprio diritto al pieno risarcimento

L'assicurazione risarcisce:

1) Biologico permanente: ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite. Il calcolo del danno biologico verte su due fattori: - la percentuale del danno biologico (più è alta la percentuale di invalidità e maggiore sarà il risarcimento); - l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento).

2) l’invalidità temporanea. La compagnia assicurativa risarcisce la persona per ogni giorno in cui - a causa dell’incidente - non si è potuta muovere come avrebbe voluto.

3) rimborsa inoltre le spese mediche sostenute per il processo di guarigione